Cambia definitivamente il panorama delle compensazioni in presenza di tributi a credito quali IVA, IRPEF, IRES ed IRAP. Fino al mese scorso, infatti, il credito IVA era sottoposto ad una specifica regolamentazione diversa dai crediti riguardanti gli altri tributi ed entrambe le casistiche presentavano caratteristiche diverse da quelle ad oggi confermate. Il Decreto Legislativo n. 50/2017 infatti, introduce regole molto più restrittive per l’utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali (imposte sui redditi, IRAP e IVA).
L’obbiettivo della nuova norma è quello di ridurre l’evasione fiscale ma purtroppo in questo momento la sola conseguenza diretta della manovra appare l’ulteriore aumento degli adempimenti a carico delle imprese.
Riassumiamo la vecchia normativa vigente
Il Credito IVA poteva essere utilizzato in compensazione mediante la presentazione del modello F24:- fino ad un importo di 5.000 euro, senza limitazioni, dal primo giorno dell’anno successivo alla loro maturazione, e senza dover aspettare la presentazione della dichiarazione annuale dalla quale il credito emergeva;
- per un importo superiore a 5.000 euro ma inferiore a 15.000 euro, solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale;
- per un importo superiore ai 15.000 euro, solo a seguito della presentazione della dichiarazione annuale sulla quale era necessario apporre il visto di conformità per poter utilizzare il credito in compensazione.
- fino ad un importo di 15.000 euro, senza limitazioni, dal primo giorno dell’anno successivo alla loro maturazione, e senza dover aspettare la presentazione della dichiarazione annuale dalla quale il credito emergeva;
- per un importo superiore ai 15.000 euro, dal primo giorno dell’anno successivo alla loro maturazione, ma era necessario presentare la dichiarazione annuale con apposto il visto di conformità.
Riassumiamo ora cosa è cambiato
- la nuova normativa ricomprende tutte le tipologie di tributi a credito senza nessuna distinzione; vengono ricompresi quindi i Crediti IVA, IRPEF, IRES, IRAP e qualsiasi tipologia di ritenuta alla fonte;
- fino ad un importo di 5000 euro l’utilizzo dei crediti in compensazione è possibile senza limitazioni, dal primo giorno dell’anno successivo alla loro maturazione, e senza dover aspettare la presentazione della dichiarazione annuale;
- per un importo superiore a 5000 euro l’utilizzo dei crediti fiscali in compensazione è subordinato all’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale;
- non è previsto nessun obbligo di apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale;
- nulla è cambiato invece per quanto riguarda l’utilizzo dei crediti nelle compensazioni indentificate come “interne” o “verticali”.
- Il limite dei 5000 euro si riferisce ad ogni singola voce di credito considerando singolarmente ogni tipo di tributo e non è inteso come limite cumulativo per tutti gli importi a credito presenti nella dichiarazione annuale.
- per quanto concerne il Credito IVA il nuovo regolamento entrerà in vigore a partire dalla Dichiarazione IVA Annuale 2018 (IVA 2017), quindi dall’anno prossimo; questo perché la dichiarazione IVA di quest’anno era già stata inviata in forma autonoma nel momento in cui è stato confermato il nuovo decreto di modifica (D.L. n.50/2017).
- per tutti gli altri Crediti diversi dall’ IVA invece, non è previsto nessun regime transitorio nel corso di quest’anno perciò il nuovo decreto troverà applicazione già da ora per le Dichiarazioni dei Redditi 2017 (anno d’imposta 2016).
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Buona giornata dallo Studio Bizeta.