Questa mattina vi segnaliamo le novità che riguardano Il quadro RU del nuovo modello dichiarativo REDDITI 2017 (modello dichiarativo che veniva chiamato UNICO fino all’ anno scorso), che deve essere compilato dai soggetti che possono usufruire di crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali concesse alle imprese.
Quest’anno sono stati previsti una serie di nuovi crediti d’imposta che possono essere riportati in dichiarazione e troverete, sempre presente nel modello, la sezione dedicata all’ utilizzo dei crediti d’imposta non riportati specificamente poichè non più in vigore.
I crediti d’imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali previste e che verranno riconosciuti ai contribuenti che ne hanno diritto, sono soggetti ad alcune regole generali quali:
- nel caso in cui non risultino essere completamente utilizzati non danno diritto ad alcun rimborso, “salvo espressa deroga”;
- possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, quindi in cosìdetta compensazione “esterna” e/o in diminuzione delle imposte e delle ritenute individuate dalla norma istitutiva, cosìdetta compensazione “interna”.
Riassumiamo qui di seguito le nuove agevolazioni riportabili:
- school-bonus – il credito d’imposta per le erogazioni liberali in favore degli istituti scolastici;
- il credito d’imposta per gli interventi di bonifica dall’amianto (normativa di riferimento è l’art.56, L.221/2015);
- il credito d’imposta a favore delle banche per il recupero delle rate del finanziamento agevolato concesso ai soggetti danneggiati dal sisma del Centro Italia (regolamentato dall’art.5 del D.L. n. 189/2016);
- il credito d’imposta per le spese sostenute per l’adeguamento tecnologico per la trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA (indicato nell’art.4 del D.L. n. 193/2016);
- il credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, quello per l’ l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (art. 15, legge n. 220/2016) e quello per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (disciplinati rispettivamente dall’ art.15, art.19, art.20 della L.n.220/2016) ;
- il credito d’imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, quello per il potenziamento dell’offerta cinematografica e quello a favore delle industrie tecniche e di post-produzione (sempre disciplinati dalla L. n. 220/2016 rispettivamente agli articoli n.16, n.17 e n.18);
- il credito d’imposta per l’acquisto dei beni mobili strumentali utilizzati a fini di solidarietà sociale (regolamentato dall’ art. 1, comma n.59, della L. n. 232/2016);
Per questo servizio e per qualsiasi altro chiarimento e/o informazione in merito, il nostro studio resta a disposizione, non esitate a contattarci.
A presto.
Buona giornata dallo Studio Bizeta.