Detrazione IVA - Studio Bizeta

Detrazione IVA

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È di ieri la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 1/E del 17 gennaio 2018, in cui viene spiegata, in maniera più chiara, la nuova disciplina riguardante la detrazione dell’ IVA.

La normativa è stata introdotta dalla “manovra correttiva” della primavera 2017 che è stata poi convertita nella Legge n.90/2017.

I punti cardine del nuovo regolamento, precisati e confermati nella nuova circolare, sono i seguenti:

  • è stato ridotto il termine per la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti;
  • sono state modificate le regole di registrazione delle fatture;
  • nel testo è stato indicato che “non saranno sanzionabili i comportamenti, adottati dai contribuenti in sede di liquidazione periodica del mese di dicembre 2017, ritenuti difformi rispetto alle precisazioni fornite con il presente documento di prassi”.

Riassumiamo qui di seguito le nuove procedure introdotte

  1. il diritto alla detrazione IVA nasce nel momento in cui il tributo diventa esigibile e può essere esercitato fino al termine ultimo per l’invio della Dichiarazione IVA relativa all’annualità in cui è sorto il diritto ed alle condizioni in essere nel momento in cui è sorto. Questo significa che per l’annualità 2017, il termine ultimo entro cui esercitare la detrazione IVA è fissato al 30/04/2018;
  2. è variata la procedura di registrazione delle fatture datate 2017 (quindi quelle riferite a servizi o a consegna di merce che è avvenuta regolarmente entro fine anno 2017) che non sono state registrate entro il 31/12/2017 ma bensì nell’anno successivo, in questo caso il 2018. In tale situazione il documento contabile dovrà essere registrato entro e non oltre il 30/04/2018 ma l’IVA portata in detrazione dovrà essere imputata all’anno di appartenenza e quindi il 2017. Verrà predisposta apposita sezione del registro IVA degli acquisti in cui annotare l’imposta di competenza dell’anno precedente. Il credito IVA così rilevato nel nuovo anno andrà a formare il saldo della Dichiarazione Annuale IVA relativa al 2017;
  3. le note di variazione in diminuzione dovranno essere emesse entro la data di presentazione della Dichiarazione IVA relativa all’annualità in cui si è verificato l’evento che ha dato origine all’operazione di variazione (per l’anno 2017 sempre entro il 30/04/2018);

Applicabilità della nuova normativa

Le nuove procedure si applicano a tutti i documenti contabili (fatture e bolle doganali) emessi a decorrere dal 01/01/2017 quando questi siano riferiti ad operazioni effettuate a decorrere dallo stesso 1° gennaio 2017. In caso in cui le operazioni siano relative ad annualità precedenti si applica la normativa previgente.

 
 

Per questo servizio e per qualsiasi altro chiarimento e/o informazione in merito, il nostro studio resta a disposizione, non esitate a contattarci.

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Buona giornata dallo Studio Bizeta.