È stato approvato in via definitiva dal Senato, il 10 maggio 2017, il disegno di legge n.2233-B conosciuto come “Jobs Act lavoratori autonomi”. Il nuovo provvedimento contiene, al suo interno, alcune interessanti misure a tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e quindi riguarda anche i professionisti.
Riassumiamo qui di seguito le principali novità in merito:
- Il provvedimento si applica ai rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III del Libro V del codice civile: sono quindi compresi i professionisti ed è esclusa la categoria degli imprenditori anche se rientrano nel gruppo dei “piccoli imprenditori”;
- per quanto riguarda l’ambito contrattuale per la tutela del lavoratore autonomo il provvedimento amplia l’applicabilità del D.Lgs n.231/2009 alle transazioni commerciali stipulate tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e P.A. e tra lavoratori autonomi, fatta salva l’applicazione delle disposizioni più favorevoli;
- la nuova legge prevede che non avranno effetto perché ritenute abusive le clausole che: attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, quelle che, nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una prestazione continuativa, attribuiscano al committente la facoltà di recedere dal medesimo senza un “congruo” preavviso e quelle che sanciscano accordi fra le parti riguardo a termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento;
- la nuova norma ritiene abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta;
- nelle ipotesi sopra considerate, in caso di violazione accertata, al lavoratore autonomo spetta il risarcimento dei danni;
- per quanto riguarda i diritti di utilizzazione economica concernenti apporti originali ed invenzioni, realizzati durante l’esecuzione del contratto di lavoro, questi spettano al lavoratore autonomo;
- spese di vitto e alloggio: i limiti finora in vigore non si applicheranno più alle spese relative alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal professionista nell’ambito di un incarico, qualora vengano addebitate analiticamente in capo al committente; inoltre tutte le spese che riguarderanno l’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente, non saranno considerate compensi in natura per il professionista. Tali procedure entreranno in vigore a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.
- Spese di formazione: alleghiamo qui di seguito una tabella che riepiloga le novità:
DISCIPLINA VIGENTE FINO al PERIODO d’IMPOSTA in corso al 31.12.2016 | DISCIPLINA VIGENTE dal PERIODO d’IMPOSTA in corso al 31.12.2017 |
COSTO / DEDUZIONE | COSTO / DEDUZIONE |
Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili / 50% | Spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale / Integrale nel limite annuo di 10mila euro |
Spese di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale / 50% | Spese di iscrizione a convegni e congressi / Integrale nel limite annuo di 10mila euro |
Spese di viaggio e soggiorno / 50% | Spese di viaggio e soggiorno / Integrale nel limite annuo di 10mila euro |
Spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità se mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro o se erogati da organismi accreditati / Integrale nel limite annuo di 5mila euro | |
Spese sostenute per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. / Integrale |
- ambito Bandi ed Appalti Pubblici: è stato inserito l’obbligo, in capo alle Amministrazioni Pubbliche, di promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi ad appalti pubblici per la prestazione di servizi ed a bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca;
- riguardo all’ accesso ai Piani Operativi Regionali e Nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i lavoratori autonomi saranno equiparati alle Pmi;
- per poter accedere alla partecipazione ai bandi e per poter concorrere all’ assegnazione di incarichi e appalti privati, i professionisti potranno: istituire reti di professionisti, partecipare a reti di imprese (in forma di reti miste), costituire consorzi stabili professionali e costituire associazioni temporanee professionali.
Per questo servizio e per qualsiasi altro chiarimento e/o informazione in merito, il nostro studio resta a disposizione, non esitate a contattarci.
A presto.
Buona giornata dallo Studio Bizeta.