Anche quest’anno siamo ormai entrati nel periodo dichiarativo. Come di consueto tutti i contribuenti si preparano per la verifica dei redditi percepiti nel corso del 2017 e per l’analisi delle possibili spese da portare in detrazione. Oggi vi segnaliamo quali sono le principali novità che sono state introdotte con la Legge Finanziaria 2018.
Riassumiamo qui di seguito le nuove procedure introdotte:
- Locazioni brevi (ex art. 4 D.L. n. 50/2017), si tratta di quei redditi composti da affitti derivanti da contratti di locazione immobiliare ad uso abitativo che hanno una durata non superiore a 30 giorni. Devono essere indicati nel quadro D (redditi diversi). Il proprietario dell’immobile è comunque obbligato a compilare anche il quadro B, dove deve essere indicata la rendita catastale dell’immobile.
- Le spese sanitarie, che beneficiano della detrazione del 19%, da quest’anno ricomprendono anche le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici per patologie speciali; le patologie speciali sono quelle inserite nella sezione A1 del registro nazionale di cui all’art. 7 del D.M. 8 giugno 2001. Sono escluse però le spese per l’acquisto di alimenti destinati ai lattanti e di alimenti senza glutine.
- Le spese per la frequenza scolastica, la cui detrazione ammonta al del 19%, hanno subito una variazione del massimale detraibile e non possono superare l’importo annuo di 717 euro (per l’anno 2017).
- Le erogazioni liberali, la cui detrazione è sempre del 19%, hanno subito un piccolo ampliamento e dal 2017 tale detrazione spetta anche per le erogazioni elargite ad istituti tecnici superiori (ITS).
- Premi di risultato: a tali premi è riconosciuta una tassazione agevolata quando sono stati corrisposti a dipendenti del settore privato per un importo non superiore a 3.000 euro (o 4.000 se l’azienda coinvolge i lavoratori nell’ organizzazione del lavoro). La novità di quest’anno è che se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o sotto forma di rimborso spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore, la tassazione non viene applicata. Negli altri casi invece resta confermata la tassazione agevolata del 10%.
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A presto.
Buona giornata dallo Studio Bizeta.