Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito, in questi giorni, importanti chiarimenti riguardanti la nuova disciplina sull’Antiriciclaggio introdotta con il D.Lgs n.90 di maggio 2017. In particolar modo tali chiarimenti si sono concentrati sull’utilizzo del denaro contante che ha subito un’ulteriore modifica rispetto al passato: è stato introdotto il divieto di trasferire in una unica soluzione valori in denaro contante o titoli al portatore (cioè i titoli di credito che non sono intestati, sui quali non è indicato il nome del soggetto a cui spetta la prestazione e per i quali il trasferimento si attua tramite la loro consegna ed il titolare è, in pratica, colui che lo possiede) di importo pari o maggiore ai 3000 euro.
Questo indipendentemente dall’utilizzo a cui sono destinati tali mezzi di pagamento; per le transazioni superiori a tale importo è obbligatorio usare strumenti di pagamento tracciabili.
Riassumiamo qui di seguito le recenti precisazioni indicate nel servizio di FAQ del Ministero
- Utilizzo del contante: il limite di 3000 euro è considerato per singola operazione, quindi non si considera una violazione della norma quando tale soglia venga superata nel compimento di più operazioni autonome fra di loro ma che nel complesso superino il limite stabilito. Tali operazioni devono essere fra loro distinte e differenziate e l’Amministrazione ha il potere di valutare, caso per caso, “la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo”. (Esempi: pagamenti rateizzati, contratti di somministrazione, singoli pagamenti avvenuti presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry” ecc…)
- Assegni emessi all’estero: Il limite dei 3000 euro si applica anche agli assegni tratti da soggetti residenti in Italia, su di un conto intrattenuto presso una banca di un altro Paese ma insediata in Italia, ed emessi all’ estero.
- Irrilevanza della Natura dell’Operazione: il limite dei 3000 euro viene applicato a prescindere dalla natura lecita o illecita dell’operazione.
- Rilavano i trasferimenti tra “soggetti diversi“: dove per “soggetti diversi” si intendono “entità giuridiche distinte”(Esempi: tra due società, tra legale rappresentate e socio, tra due società avente lo stesso amministratore, tra il socio e la società di cui fa parte…ecc…)
- Responsabilità: secondo la norma la responsabilità della violazione ricade su entrambi i soggetti che hanno partecipato all’operazione.
- Pagamento frazionato con una fattura differita: la norma si intende violata nel caso in cui una fornitura venga parzialmente pagata in contanti al ritiro della merce, per un importo inferiore a 3000 euro, ed il saldo venga poi effettuato con strumenti tracciabili a fronte di una fattura differita emessa alla fine del mese; ciò che viene rilevato è l’intero importo dell’operazione che in questo caso sarebbe superiore al limite imposto dalla legge e quindi la conseguenza è la violazione della normativa.
- Saldo di fattura con più assegni bancari: una fattura con importo totale pari o maggiore a 3000 euro, può essere saldata emettendo più assegni bancari, ognuno con un importo inferiore al limite di legge.
- Versamenti e prelevamenti bancari: resta possibile prelevare o versare in banca denaro contante, tramite il proprio conto corrente, per un importo pari o superiore a 3000 euro.
- Pagamento “misto” tramite contanti e assegno bancario: nel caso in cui si debba saldare una somma superiore al limite di legge è possibile pagare una parte in contanti e una parte tramite assegno, a patto che il trasferimento in denaro contante sia di importo minore rispetto al limite dei 3.000 euro.
- Caparra: riguardo ad una fattura unica (per la vendita di un bene) il cui importo totale è superiore al limite dei 3.000 euro, è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra, a patto che il pagamento in denaro contante sia inferiore al limite dei 3.000 euro.
A presto.
Buona giornata dallo Studio Bizeta.